CHARTER
The International Association of Laser Velocimetry and non invasive diagnostics is a non-profit cultural association.
Founded in July 1991, its main objectives are to:
– bring together people, associations, companies, firms and bodies interested in the development of non-contact or minimally invasive measurement techniques of mechanical, fluid-dynamic, thermal, chemical, etc. quantities, with particular reference to techniques based on electromagnetic radiation and with prevalent attention to optical techniques, and related research activities;
– promote and disseminate the studies, research, development and applications of the measurement techniques referred to above through journals, publications, conventions and conferences, prizes, scholarships etc., both at a national and international level;
– promote cooperation between Universities, Industries and Research Institutions in the field of the measurement methods referred to above;
– organize and hold a national conference on the activities carried out by the Association at least once a year.
See below for the complete Charter:
STATUTO
ART. 1 – COSTITUZIONE E SEDE
E’ costituita l’ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI VELOCIMETRIA LASER A.I.VE.LA. (nel seguito denominata A.I.VE.LA.). La sede dell’A.I.VE.LA. è in Ancona, Dipartimento di Meccanica, c/o Facoltà di Ingegneria, via Brecce Bianche.
ART. 2 – SCOPI
L’ A.I.VE.LA. è Associazione di carattere culturale senza fini di lucro e si propone di:
- Riunire persone, Associazioni, Società, Ditte ed Enti interessati allo sviluppo delle attività scientifiche e delle tecniche di misura senza contatto o minimamente invasive di grandezze meccaniche, fluidodinamiche, termiche, chimiche, ecc., con riferimento particolare alle tecniche basate su radiazioni elettromagnetiche e con attenzione prevalente alle tecniche ottiche;
- Promuovere e diffondere sul territorio nazionale ed internazionale gli studi, le ricerche, lo sviluppo, e le applicazioni dei metodi di misura di cui al punto a) mediante riviste, pubblicazioni, convegni e conferenze (organizzati in proprio o per conto di Associazioni, Società, Ditte ed Enti per il raggiungimento degli scopi istituzionali), discussioni, concorsi a premio per studi e ricerche, borse di studio in generale, borse di studio in Dottorato in particolare;
- Stabilire e mantenere fra gli studiosi ed i tecnici dei metodi di misura di cui al punto a), italiani e stranieri, attive e feconde relazioni di studio e facilitare loro la conoscenza di lavori, scoperte, invenzioni ed esperienze;
- Promuovere la cooperazione nel campo dei metodi di misura di cui al punto a) fra Università, Industrie ed Enti di Ricerca;
- Realizzare e sviluppare rapporti di cooperazione con Accademie scientifiche, Associazioni ed Enti culturali nazionali e stranieri;
- Promuovere la formazione e lo sviluppo professionale delle persone interessate alle tecniche di misura di cui al punto a) e curarne l’aggiornamento tecnico, anche mediante pubblicazioni e corsi, volti alla formazione permanente anche a distanza e mediante le moderne tecniche multimediali;
- Agevolare i lavori di studio e ricerca nel settore delle tecniche di misura di cui al punto a);
- Svolgere incarichi di indagine o ricerca nel settore delle attività concernenti l’Associazione indicate nei punti precedenti;
- Dare ad Enti pubblici o privati la possibilità di conoscere l’opinione dell’Associazione o dei suoi membri su questioni concernenti la tecnica e la scienza dei metodi di misura di cui la punto a);
- Diffondere la conoscenza delle attività dei soci e delle strutture e degli Enti ad essi collegati mediante l’attivazione ed il continuo aggiornamento di un sito Internet e la pubblicazione periodica di note informative;
- Organizzare e tenere, almeno una volta all’anno, un convegno nazionale sulle attività svolte dall’Associazione;
- Svolgere ogni altra attività o funzione inerente agli scopi suddetti.
ART. 3 – SOCI
L’Associazione è costituita da un minimo di tre soci e, qualora tale numero diminuisca, esso deve essere reintegrato dal Consiglio Direttivo nel termine massimo di un anno.
Tutti i soci hanno pari diritti. La quota del socio non è trasferibile a terzi e non è rivalutabile.
ART. 4 – AMMISSIONE DEI SOCI
Sono soci coloro che domandano di far parte dell’Associazione salvo accettazione da parte del Consiglio Direttivo. Per i minorenni la domanda deve essere presentata da chi ne esercita la patria potestà.
ART. 5 – CONTRIBUTI SOCIALI
Tutti i soci sono obbligati al versamento, entro il 31 marzo di ogni anno, della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
ART. 6 – DIRITTI DEI SOCI
Tutti i soci hanno diritto:
- alla tessera sociale;
- alle speciali facilitazioni per partecipare alle attività, alle manifestazioni, ed ai convegni organizzati dall’Associazione e per l’acquisto di pubblicazioni edite a cura dell’Associazione;
- pubblicizzare le proprie attività sul sito Internet dell’Associazione mediante collegamento (link) al sito della propria struttura di appartenenza o mediante uno spazio riservato sul sito dell’Associazione stessa;
- a ricevere gratuitamente le pubblicazioni dell’Associazione destinate ai Soci;
- alla consultazione di libri e di periodici della biblioteca, qualora costituita, dell’Associazione, nonché delle raccolte di notizie, dati, ecc. curate dall’Associazione;
- di voto, secondo il principio di cui all’art. 2532, comma 2, codice civile, per l’approvazione e per le modificazioni dello Statuto, nonché per la nomina del Consiglio Direttivo dell’Associazione. Il diritto di voto dei soci minorenni deve essere esercitato dal genitore che ne ha la patria potestà.
ART. 7 – RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI
La qualifica di Socio si perde:
- per dimissioni;
- per decadenza;
- per radiazione.
Le DIMISSIONI da Socio sono volontarie e devono essere comunicate all’Associazione non più tardi del 1 Ottobre e decorrono dal 1 gennaio dell’anno successivo.
La DECADENZA è deliberata dal Consiglio Direttivo per riconosciuta morosità.
La RADIAZIONE, prevista solo per gravi motivi riconducibili al mancato rispetto dei doveri verso l’Associazione, è proposta nonché deliberata dal Consiglio Direttivo in termini inappellabili, sentite le ragioni del Socio.
ORGANI SOCIALI
ART. 8 – ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa delibera soltanto sull’argomento posto all’ordine del giorno in occasione della sua convocazione.
L’Assemblea dei Soci si riunisce, obbligatoriamente, almeno una volta l’anno, entro il 15 dicembre, per l’approvazione del rendiconto finanziario dell’anno precedente, ed entro il 15 dicembre dell’anno di scadenza del mandato del Consiglio Direttivo per procedere al rinnovo dello stesso.
L’Assemblea dei Soci si riunisce, inoltre, su iniziativa del Consiglio Direttivo, quando lo ritenga necessario, o per l’esame delle modifiche allo Statuto Sociale, oppure per richiesta scritta e motivata avanzata da almeno un terzo dei soci.
L’Assemblea dei Soci è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente.
La comunicazione di convocazione avviene tramite strumenti di posta elettronica all’indirizzo mail comunicato dal Socio al Consiglio Direttivo nella richiesta di ammissione, o in altra comunicazione. La conferma di lettura della mail costituirà prova dell’avvenuta ricezione della convocazione.
La comunicazione di convocazione deve essere inviata almeno venti giorni prima della data fissata e deve contenere l’indicazione della data, dell’ora e del luogo di svolgimento e l’ordine del giorno dei lavori.
All’Assemblea dei Soci partecipano, senza diritto di voto, il Presidente e il Consiglio Direttivo.
Tutti i soci hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare da un altro socio. Ogni socio non può rappresentare più di altri cinque soci.
L’Assemblea dei Soci è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.
Le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci sono valide se prese a maggioranza dei voti espressi al momento della votazione, esclusi gli astenuti. Tali deliberazioni dovranno essere affisse nella bacheca della sede sociale per almeno i 30 giorni successivi alla data in cui sono state prese affinché tutti i soci ne possano prendere visione. Se nell’elezione del Consiglio Direttivo vi fosse parità di voti fra diversi candidati si procederà alla nomina mediante ballottaggio. Sono eleggibili, quali membri del Consiglio Direttivo, tutti i soci.
Il Presidente dell’Assemblea dei Soci è il Presidente dell’Associazione che sarà assistito da un Segretario da lui designato.
ART. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composta da un massimo di quindici membri tra i quali viene eletto il Presidente e rimane in carica tre anni.
Il Consiglio Direttivo:
- nomina, nel suo seno, il Presidente;
- dirige e gestisce l’Associazione;
- delibera sulle domande di ammissione e/o dimissione dei soci;
- delibera sull’attività da svolgere e sui programmi da realizzare;
- procede alla formazione dei rendiconti economici-finanziari;
- amministra il patrimonio e le rendite sociali;
- approva gli eventuali regolamenti sociali;
- ratifica o meno i provvedimenti di sua competenza emanati in caso di estrema urgenza e necessità dal Presidente.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente ogni volta che lo ritenga necessario oppure su richiesta motivata della maggioranza dei suoi componenti.
Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno avvenire anche tramite consultazione a mezzo di posta elettronica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
Qualora nel Consiglio Direttivo si producano vacanze per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo provvede a sostituire il Consigliere venuto a mancare.
Il Consigliere così nominato resta in carica fino alla prossima Assemblea dei Soci che provvede alla ratifica o alla nomina di un nuovo Consigliere.
Nei casi di dimissioni del Presidente o della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, rimane in carica temporaneamente il Presidente per l’ordinaria amministrazione e per la convocazione dell’Assemblea dei Soci. Detta assemblea deve avvenire entro i successivi trenta giorni.
ART. 10 – PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei rapporti con terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale.
Il Presidente presiede l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo.
Egli provvede alla direzione e alla gestione dell’Associazione in conformità alle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.
In caso di estrema urgenza e necessità, il Presidente può provvedere su materia di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporre le sue decisioni alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima successiva riunione e in ogni caso non oltre 90 giorni dall’emissione dei provvedimenti.
In caso di sua assenza o impedimento temporanei le attribuzioni ed i poteri del Presidente competono al Consigliere più anziano in carica.
MEZZI ECONOMICI
ART. 11 – PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- dal capitale iniziale versato;
- dai beni mobili ed immobili che diventeranno di proprietà dell’Associazione;
- dai contributi d’ammissione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.
ART. 12 ENTRATE
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- dalle quote sociali annuali;
- dai contributi dei soci e dei terzi;
- da contributi ed erogazioni concernenti manifestazioni e partecipazioni alle stesse;
- il ricavato della vendita delle pubblicazioni sociali;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività sociale.
ESERCIZIO SOCIALE E FINANZIARIO
ART. 13 – ESERCIZIO SOCIALE
Sia l’esercizio sociale che quello finanziario, entrambi della durata di dodici mesi, iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre. Il rendiconto economico-finanziario deve essere approvato dall’Assemblea dei Soci.
ART. 14 – UTILI E AVANZI DI GESTIONE
L’Associazione non potrà, neanche in forma indiretta, distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere destinati al sostentamento delle attività dell’Associazione.
SCIOGLIMENTO
ART. 15 – SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.
In caso di scioglimento, per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni di legge.